SITI INQUINATI E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DEL LOCATORE
Secondo la sentenza n. 2847 dell’8 aprile 2021 del Consiglio di Stato, nel caso in cui un terreno sia affidato a terzi per attività che riguardino la gestione dei rifiuti, dopo la riconsegna del bene, sarebbe il proprietario del terreno stesso ad essere chiamato a rispondere in caso di sito inquinato.
IL FATTO
Il caso riguarda un terreno affittato ad un comune per la realizzazione e gestione di una discarica, con la clausola di obbligo di ripristino ambientale, a chiusura della stessa, da parte del concedente. Dopo anni dalla restituzione del terreno al proprietario, le intemperie e il dilavamento del materiale presente nella vasca a cielo aperto, avevano inquinato un corso d’acqua contiguo utilizzato per l’irrigamento dei campi agricoli.
Dalla sentenza è emerso che il dilavamento di materiale inquinante non è affatto riconducibile al mancato ripristino dei luoghi a seguito della dismissione della discarica, quanto al fatto che, in fase di progettazione della stessa, non sono stati attuati gli accorgimenti necessari per evitarlo. Nonostante ciò, il Consiglio di Stato non si è pronunciato totalmente a favore del proprietario, in quanto, se avesse fatto quanto dovuto, non si sarebbero avuti tali effetti di inquinamento.
Il giudice ha però ricordato l’ordinanza sindacale ex art. 192 D.Lgs. 152/2006, il quale vieta il deposito incontrollato di rifiuti e imputa il ripristino dei luoghi al responsabile dell’illecito. Ancora diverso è l’art. 240 del D.Lgs. 152/2006, il quale attribuisce la responsabilità al proprietario, con la clausola che l’inquinamento causato debba essere di particolare gravità.
Inoltre gli articoli 244 e 253 del Codice Ambientale prevedono che, laddove siano superati i valori soglia di contaminazione, è la p.a. a dover identificare il responsabile dell’illecito. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile deve essere la p.a. ad adottare le misure necessarie alla bonifica e successivamente agire nei confronti del proprietario per recuperare le spese sostenute.
Sulla base di ciò il Consiglio di Stato ha confermato che l’ordinanza è indirizzabile nei confronti del proprietario del terreno, il quale, rientrato in possesso dello stesso, avrebbe dovuto eliminare il pericolo, scongiurando il dilavamento futuro dei rifiuti nel corso d’acqua.
Inoltre gli articoli 244 e 253 del Codice Ambientale prevedono che, laddove siano superati i valori soglia di contaminazione, è la p.a. a dover identificare il responsabile dell’illecito. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile deve essere la p.a. ad adottare le misure necessarie alla bonifica e successivamente agire nei confronti del proprietario per recuperare le spese sostenute.
Sulla base di ciò il Consiglio di Stato ha confermato che l’ordinanza è indirizzabile nei confronti del proprietario del terreno, il quale, rientrato in possesso dello stesso, avrebbe dovuto eliminare il pericolo, scongiurando il dilavamento futuro dei rifiuti nel corso d’acqua.