Scarichi idrici: la rilevanza del punto di prelievo finale
Il campionamento degli scarichi, in particolare quelli che tendono a rilevare le sostanze pericolose, è da sempre un argomento oggetto di discussioni tra gli addetti ai lavori e di sentenze dei vari organi giudicanti penali e amministrativi.
Il D.Lgs. n. 152/06 stabilisce la regola generale che il campionamento «salvo quanto previsto dall’articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo» (art. 101, comma 3), con la eccezione dell’art. 108, comma 5 secondo cui, per gli scarichi industriali con sostanze pericolose «il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale (...) e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo ».
Trattasi di regole che, in ogni caso, devono essere lette nel contesto generale in cui si inseriscono, tenendo conto soprattutto dei commi 4 e 5 dell’art. 101, i quali conferiscono massima libertà agli organi di controllo «per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi», incluso il potere di richiedere che scarichi parziali contenenti sostanze pericolose «subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale», con divieto assoluto («in alcun caso») di camuffare mediante diluizione la qualità dello scarico.
In questo contesto, si inserisce la sentenza n.652 del 21 gennaio 2021 del Consiglio di Stato con la quale si è posto fine ad un contenzioso tra una nota azienda siderurgica valdostana e la Regione Valle d’Aosta riguardante una prescrizione considerata eccessiva sul controllo delle acque inserita nell’AIA.
Rinviando alla lettura integrale della sentenza in sintesi emerge che per il Consiglio di Stato quello che conta, ai fini del rispetto dei limiti di legge (con relative sanzioni, in caso di superamento) è solo e sempre il campionamento sullo scarico finale, mentre sono del tutto irrilevanti, a tal fine, i campionamenti effettuati sugli scarichi parziali interni contenenti sostanze pericolose, anche se la legge stessa prevede possano essere imposti con l’AIA.
Pertanto, la previsione contenuta nel provvedimento di AIA di punti di campionamento a fini fiscali ulteriori rispetto a quello posto in uscita dall’impianto individualmente considerato, deve ritenersi in generale contraria alla normativa.
In questo contesto, si inserisce la sentenza n.652 del 21 gennaio 2021 del Consiglio di Stato con la quale si è posto fine ad un contenzioso tra una nota azienda siderurgica valdostana e la Regione Valle d’Aosta riguardante una prescrizione considerata eccessiva sul controllo delle acque inserita nell’AIA.
Rinviando alla lettura integrale della sentenza in sintesi emerge che per il Consiglio di Stato quello che conta, ai fini del rispetto dei limiti di legge (con relative sanzioni, in caso di superamento) è solo e sempre il campionamento sullo scarico finale, mentre sono del tutto irrilevanti, a tal fine, i campionamenti effettuati sugli scarichi parziali interni contenenti sostanze pericolose, anche se la legge stessa prevede possano essere imposti con l’AIA.
Pertanto, la previsione contenuta nel provvedimento di AIA di punti di campionamento a fini fiscali ulteriori rispetto a quello posto in uscita dall’impianto individualmente considerato, deve ritenersi in generale contraria alla normativa.