La Commissione per gli Interpelli, con l’Interpello n. 6/2024, risponde al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardante la periodicità di aggiornamento della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il quesito mira a chiarire due punti fondamentali:
Ad oggi, la formazione del preposto è conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
I Preposti devono frequentare corsi di aggiornamento periodici che prevedano almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.
Nel dicembre 2021 la Legge n. 215/2021 ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, introducendo il comma 7-ter in cui si stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Secondo la bozza sul nuovo Accordo, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi giorni di novembre, la formazione dei preposti cambia, infatti:
L’interpello n. 6/2024 ribadisce che i nuovi obblighi del Preposto entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.