DECRETO SOSTEGNI BIS – Le risorse stanziate per la sicurezza sul lavoro
Il 26 maggio 2021 è entrato in vigore il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n.73 (GU Serie generale n.123 del 25 maggio 2021), cosiddetto “DECRETO SOSTEGNI BIS”, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Dopo il via libera della Camera al DL Sostegni, che ora è legge, il nuovo provvedimento impiega:
• 17 miliardi a sostegno di imprese e professioni
• 9 miliardi per aiuti sul credito e la liquidità delle imprese
• 4 miliardi per coprire i lavoratori
In ambito safety, si segnalano i due articoli di seguito riportati.
ARTICOLO 32 – “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”
Prevede un credito d’imposta in misura pari al 30 %delle spese che le imprese sosterranno, nei mesi di giugno luglio ed agosto 2021. Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti spese sostenute per:
- la sanificazione* degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività (sono comprese anche le spese per la sanificazione dei veicoli);
- la somministrazione di tamponi per COVID-19 ai lavoratori;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale - DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (è necessario conservare la documentazione attestante la conformità);
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) (es. termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli), incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito di imposta (utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e che non concorre alla formazione del reddito) spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità ed i criteri per usufruire del credito di imposta.
* Per “sanificazione” si intendono le attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19 (come riportato nella circolare Agenzia delle Entrate n° 20/E del 10 luglio 2020).
ARTICOLO 50 – “Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro”
Nel Decreto Sostegni bis, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La spesa complessiva non dovrà essere superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al decreto.
Prevede un credito d’imposta in misura pari al 30 %delle spese che le imprese sosterranno, nei mesi di giugno luglio ed agosto 2021. Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti spese sostenute per:
- la sanificazione* degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività (sono comprese anche le spese per la sanificazione dei veicoli);
- la somministrazione di tamponi per COVID-19 ai lavoratori;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale - DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (è necessario conservare la documentazione attestante la conformità);
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) (es. termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli), incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito di imposta (utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e che non concorre alla formazione del reddito) spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità ed i criteri per usufruire del credito di imposta.
* Per “sanificazione” si intendono le attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19 (come riportato nella circolare Agenzia delle Entrate n° 20/E del 10 luglio 2020).
ARTICOLO 50 – “Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro”
Nel Decreto Sostegni bis, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La spesa complessiva non dovrà essere superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al decreto.