COVID-19: nuove disposizioni per chi fa ingresso in Italia
Con ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021, è stata aggiornata la disciplina degli ingressi sul territorio italiano. L'ordinanza proroga fino al 30 luglio 2021 le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021 in materia di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
Ingressi in Italia dai Paesi dell’elenco C (Paesi Unione Europea/Schengen, compreso Regno Unito e Israele)
In caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, è necessario:
- compilare il modulo di localizzazione in formato digitale - Digital PLF; solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021;
- presentare la certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 5, da cui risulti di essersi sottoposti, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone e risultato negativo.
In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 o di un certificato che attesti l’effettuazione del test, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Ingressi in Italia dai Paesi dell’elenco D (Ruanda; Repubblica di Corea, Giappone, Singapore, Thailandia; Canada e Stati Uniti d'America; Australia, Nuova Zelanda) ed E (tutti i Paesi tranne quelli in elenco C/elenco D; per Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh si veda dopo)
All’ingresso/rientro in Italia, almeno fino al 30 luglio, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D ed E è obbligatorio:
- compilare il modulo di localizzazione in formato digitale - Digital PLF; solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021;
- disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;
- informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;
- sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il periodo di sorveglianza è ridotto a dieci (10) giorni, al termine dei quali è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
Ingressi in Italia da Brasile, India, Bangladesh, Sri Lanka
Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile (divieto confermato, con Ordinanza 14 maggio 2021, fino al 30 luglio 2021), India, Bangladesh o Sri Lanka (la disciplina è contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2021 e nell'Ordinanza 6 maggio, in vigore fino al 30 maggio) o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Sono previste limitate eccezioni.
Ingressi in Italia dai Paesi dell’elenco C (Paesi Unione Europea/Schengen, compreso Regno Unito e Israele)
In caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, è necessario:
- compilare il modulo di localizzazione in formato digitale - Digital PLF; solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021;
- presentare la certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 5, da cui risulti di essersi sottoposti, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone e risultato negativo.
In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 o di un certificato che attesti l’effettuazione del test, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Ingressi in Italia dai Paesi dell’elenco D (Ruanda; Repubblica di Corea, Giappone, Singapore, Thailandia; Canada e Stati Uniti d'America; Australia, Nuova Zelanda) ed E (tutti i Paesi tranne quelli in elenco C/elenco D; per Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh si veda dopo)
All’ingresso/rientro in Italia, almeno fino al 30 luglio, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D ed E è obbligatorio:
- compilare il modulo di localizzazione in formato digitale - Digital PLF; solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021;
- disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;
- informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;
- sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il periodo di sorveglianza è ridotto a dieci (10) giorni, al termine dei quali è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
Ingressi in Italia da Brasile, India, Bangladesh, Sri Lanka
Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile (divieto confermato, con Ordinanza 14 maggio 2021, fino al 30 luglio 2021), India, Bangladesh o Sri Lanka (la disciplina è contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2021 e nell'Ordinanza 6 maggio, in vigore fino al 30 maggio) o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Sono previste limitate eccezioni.
VOLI “COVID TESTED”
Sono considerati voli Covid-tested i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco. All’arrivo in Italia, si è nuovamente sottoposti a test in aeroporto. Con l'ordinanza 14 maggio 2021 sono stati estesi i voli “Covid tested” agli aeroporti di Venezia (aeroporto Marco Polo) e Napoli (aeroporto Capodichino), che si aggiungono a Milano (aeroporto Milano Malpensa) e Roma (aeroporto Leonardo Da Vinci) e sono state ampliate le tratte autorizzate con i voli da/per Canada, Giappone, Israele, Stati Uniti d’America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.
La sperimentazione dei voli Covid-tested individuati dalle tre Ordinanze del 23 novembre 2020, 9 marzo 2021 e 14 maggio 2021 è stata estesa fino al 30 ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe.
Fonte: Ministero della Salute
Sono considerati voli Covid-tested i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco. All’arrivo in Italia, si è nuovamente sottoposti a test in aeroporto. Con l'ordinanza 14 maggio 2021 sono stati estesi i voli “Covid tested” agli aeroporti di Venezia (aeroporto Marco Polo) e Napoli (aeroporto Capodichino), che si aggiungono a Milano (aeroporto Milano Malpensa) e Roma (aeroporto Leonardo Da Vinci) e sono state ampliate le tratte autorizzate con i voli da/per Canada, Giappone, Israele, Stati Uniti d’America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.
La sperimentazione dei voli Covid-tested individuati dalle tre Ordinanze del 23 novembre 2020, 9 marzo 2021 e 14 maggio 2021 è stata estesa fino al 30 ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe.
Fonte: Ministero della Salute