COVID-19 – Indicazioni dal Ministero della Salute per il rientro sul posto di lavoro
Con la circolare n.15127, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID 19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
ll documento distingue i vari casi alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del Protocollo siglato in data 6 aprile 2021.
Nella fattispecie:
- I lavoratori affetti da COVID19 con sintomi gravi e per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero saranno riammessi sul posto di lavoro previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione e dopo essere stati sottoposti dal medico competente, ove nominato, a visita medica così come prevista in caso di assenza superiore a 60 giorni (art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i), indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
- i lavoratori positivi con sintomi non gravi e i lavoratori postivi asintomaticipotranno accedere sul luogo di lavoro dopo il periodo di isolamento previsto dalla normativa vigente e comunque previo invio, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, della certificazione di avvenuta negativizzazione al test molecolare; i lavoratori positivi, ma negativizzati, possono rientrare al lavoro anche con familiare positivo, in quanto non più considerati contatti stretti;
- i lavoratori positivi a lungo termine interrompono l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma saranno riammessi al lavoro solo dopo negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. In tal caso non è necessario che il medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, effettui la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità̀ alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
- il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per il reintegro lavorativo bisognerà rispettare i tempi previsti di quarantena e il test negativo.