Pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale n. 76 del 22/03/2020 il Decreto del Presidente del Consiglio 22 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”che il Presidente del Consiglio aveva preannunciato nella Conferenza stampa della tarda serata di ieri.
IL DPCM 22 marzo 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio impone nuove e più pressanti misure restrittive per l’emergenza del Coronovirus.
Entrata in vigore
Le nuove misure, così come disposto all’articolo 2 del provvedimento stesso, entrano in vigore il 23 marzo 2020 e si applicano, cumulativamente, a quelle di cui al DPCM 11/03/2020 ed a quelle dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 sino al 3 aprile 2020. È, anche, precisato che i termini di efficacia dei due ultimi provvedimenti citati vengono prorogati dal 25/03/2020 al 3/4/2020.
Attività professionali sospese e non sospese
Nel DPCM non è prevista la chiusura degli studi professionali e le attività degli studi non sono sospese a condizione che siano rispettate le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020.
Attività sospese
Con l’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è precisato che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto in altre lettere dello stesso comma 1.
Altre attività non sospese
Così come disposto all’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 22/03/2020, è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. L’allegato 1, poi, del provvedimento contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica.
Protocollo condiviso di regolamentazione
Al comma 3 dell’articolo 1 del DPCM 22/03/2020 è aggiunto, poi, che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Divieto di trasferirsi o spostarsi
Segnaliamo, per ultimo, che all’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è ripresa l’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 ed è fatto, quindi, divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.