Nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione
La Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha fornito, con l’Interpello n. 3 del 15 dicembre 2022, il proprio parere in ordine alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Nello specifico, veniva richiesto dal Dipartimento Autonomie locali e dal Sindacato unitario lavoratori di polizia locale se “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
La Commissione, dopo aver richiamato le disposizioni di legge in materia - ed, in specie, l’art. 2 lett. f (definizione di Rspp), lett. t (definizione di unità produttiva), l’art. 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili), e l’art. 31 (servizio di prevenzione e protezione) del decreto legislativo n. 81/08 - ha ritenuto che:
- la normativa prevede la designazione, per ogni azienda o unità produttiva, di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP);
- nel caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e la designazione degli addetti e del responsabile.