Il comportamento imprudente del lavoratore non è sufficiente per escludere la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio.
Deve concretizzarsi innanzitutto il cosiddetto «comportamento abnorme» da parte del dipendente: ovvero, una condotta che, per la sua imprevedibilità, si colloca al di fuori di ogni possibilità di controllo.
Il principio è contenuto nella sentenza n. 5417 del 21/1/2022, con cui la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla parte civile, ha annullato la sentenza della Corte di appello che aveva assolto i due imputati, titolari di una società edile.
Il dipendente era precipitato da una scala riportando una serie di lesioni.
I titolari della società erano stati accusati di non aver osservato alcune norme del
dlgs 81/2008: in particolare, le disposizioni che sanzionano la mancata
predisposizione e fornitura di dispositivi di protezione individuale, la mancata
previsione nel Pos delle specifiche lavorazioni, nonché l’omessa previsione dei rischi
inerenti tale attività.
La Corte di appello, aveva assolto gli imputati valorizzando il fatto che il datore
avesse organizzato e predisposto da tempo l’esecuzione del lavoro in quota
mediante l’intervento di un carro ponte dotato di braccio elevatore. L’impiego della
semplice scala, da parte del lavoratore, sarebbe stata un’iniziativa autonoma di
quest’ultimo, in un momento in cui i datori non erano presenti sul luogo di lavoro.
La parte civile (Inail) ha proposto ricorso per Cassazione lamentando come il giudice
d’appello avesse «…del tutto omesso di considerare che alla base dello scorretto
intervento della persona offesa vi era una carente e non documentata
programmazione della complessiva operazione... nonché per il complessivo
ambiente che circondava il luogo di lavoro».
Insomma «…la totale assenza di una regolamentazione specifica nel Pos
dell’impresa appaltatrice non consente di affermare che la lavorazione sarebbe stata
certamente appaltata a terzi o eseguita mediante il noleggio di un mezzo meccanico
(carro-ponte), ma manifesta una carenza organizzativa e previsionale in relazione a
una fase dei lavori presi in appalto…».
La Cassazione ha richiamato infine l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sono finalizzate a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti da sua colpa. Il datore di lavoro, infatti, deve impedire che i destinatari delle regole di sicurezza instaurino prassi di lavoro non corrette e, come tali, fonte di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità degli stessi lavoratori (Cass. pen. n. 32507/2019; Cass. pen. n. 35858/2021).
Fonte: ItaliaOggi