Sanzioni per omessa denuncia di infortunio sul lavoro
L’Inail ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, che fornisce un riepilogo della disciplina relativa all’obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del Dpr 1124/1965, chiarendo il regime sanzionatorio.
Il datore di lavoro deve effettuare la denuncia dell'infortunio esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici dell’Inail ed entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia: il giorno iniziale da cui decorre tale termine è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza (nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi).
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
Nella circolare si rammenta che dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del Dlgs 81/2008 in materia di comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) a fini statistici al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Il servizio telematico per la denuncia di infortunio è stato appositamente denominato “Comunicazione/denuncia di infortunio” proprio per poter effettuare con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa (la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail e la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi).
In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni, che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’Inail, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall’evento, è stata prevista l’apposita funzione “converti in denuncia” che consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio all’Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio, indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.
La circolare n. 24 sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme, che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.
La sanzione per la violazione dell’articolo 53 del Dpr 1124/1965 e` compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro:
- il trasgressore (o l'eventuale obbligato in solido), in caso di ottemperanza alla diffida, e` ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro;
- gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore (o l'obbligato in solido) non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro;
- è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e` stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (la terza parte del massimo pari a 2.581,67 euro non si applica, essendo meno favorevole del doppio del mimino pari a 2.580,00).
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già regolarmente provveduto a presentare al SINP entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno, ma ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi, viene applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 euro di cui all’articolo 53 del Dpr 1124/1965.