Senza vaccino in taluni contesti non è possibile lavorare, questo è quanto stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza n.18441/2021, infatti se non ci sono mansioni alternative a cui destinare il lavoratore, è legittima la sospensione dal lavoro del dipendente che, sottoposto a visita del medico competente, venga ritenuto non idoneo a stare a contatto con la clientela perché non vaccinato contro il Covid19.
Tale sentenza è stata emessa di fronte al rifiuto da parte di un lavoratore di vaccinarsi, in quanto si sostiene si tratti di un doveroso provvedimento di sospensione per via di parziale inidoneità alla mansione. Secondo il Tribunale occorre tenere presente il TU sulla Sicurezza (dlgs n. 81/2008) secondo cui "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".
Non essendoci la prestazione lavorativa è altrettanto legittimo non erogargli la retribuzione, infatti il tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui "se le prestazioni lavorative vengono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto del datore di lavoro di ricevere, lo stesso datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione".