Con
ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021, è stata aggiornata la disciplina degli ingressi sul territorio italiano. L'ordinanza proroga
fino al 30 luglio 2021 le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021 in materia di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
Ingressi in Italia dai Paesi dell’elenco C (Paesi Unione Europea/Schengen, compreso Regno Unito e Israele)
In caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, è necessario:
- compilare il modulo di localizzazione in formato digitale - Digital PLF; solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021;
- presentare la certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 5, da cui risulti di essersi sottoposti, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone e risultato negativo.
In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 o di un certificato che attesti l’effettuazione del test, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Ingressi in Italia dai Paesi dell’elenco D (Ruanda; Repubblica di Corea, Giappone, Singapore, Thailandia; Canada e Stati Uniti d'America; Australia, Nuova Zelanda) ed E (tutti i Paesi tranne quelli in elenco C/elenco D; per Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh si veda dopo)
All’ingresso/rientro in Italia, almeno fino al 30 luglio, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D ed E è obbligatorio:
- compilare il modulo di localizzazione in formato digitale - Digital PLF; solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021;
- disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;
- informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;
- sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il periodo di sorveglianza è ridotto a dieci (10) giorni, al termine dei quali è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
Ingressi in Italia da Brasile, India, Bangladesh, Sri Lanka
Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il
divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile (divieto confermato, con Ordinanza 14 maggio 2021, fino al 30 luglio 2021),
India, Bangladesh o Sri Lanka (la disciplina è contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2021 e nell'Ordinanza 6 maggio, in vigore fino al 30 maggio) o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.
Sono previste limitate eccezioni.